Art. 5.
(Esercizio delle attività professionali di operatore di discipline bionaturali).

      1. L'esercizio delle attività professionali di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali è subordinato alla preventiva iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 3.
      2. Ai fini dell'iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto la maggiore età;

          b) avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi della normativa vigente in materia;

          c) avere conseguito il diploma della scuola dell'obbligo o un altro diploma conseguito all'estero considerato equipollente dalla competente autorità italiana;

          d) avere conseguito l'attestato di qualifica professionale ai sensi dell'articolo 8 o di qualifica equipollente conseguita in Paesi membri dell'Unione europea o in Paesi terzi.